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ASV, Misc. di carte non appartenenti a nessun archivio, busta 21
Reclami di librai di Venezia presso l’Inquisizione per divieto di stampare e di vendere libri ecc. permessi nella stessa città di Roma

22 giugno 1555 “Scrittura de librari prodotta a loro difesa”

Molto Reverendi Monsignor Auditore, Padre Inquisitore, et Voi Eccellentissimi Signori qui deputati. Essendosi noi poveri Librari molte volte dovuti dinanzi a le S. V. Eccellentissime, che si voglia pur venire ad una cosi rigorosa essecutione contra di noi, la quale noi havemo detto, et di nuovo confermiamo, che non é stata fatta contra i librari di Roma. Et sapendo quanto importa la consideratione di questo fondamento, et oltra di questo sapendo anchora con quanta charità, et circonspettione questo Religiosissimo Tribunale soglia procedere in tutte le sue attioni Et tenendo per fermissimo se le Signorie V. Eccellentissime havessero per vero questo nostro principale fondamento, che la sua non meno pietosa, che la sua non meno pietosa, che Santa Giustitia non permetteria, che noi suoi fidelissimi Sudditi, et Servitori nati, et allevati sotto il giustissimo, et Clementissimo governo di questa Santissima Repubblica, fussimo di peggior conditione di quello che siano i librari de le altre Città, et quelli precipue che vivono su gli occhi, et ne le proprie forze di sua Santità, et de li Reverendissimi Signori Cardinali Inquisitori generali. Però havemo fatto giudicio, che le Signorie V. Eccellentissime non abbiano prestato fede a le nostre parole. Onde noi per non esser tenuti da loro per bugiardi, Il che ne accresceria senza fine gli altri tanti nostri dispiaceri, che havemo havuti, et havemo di questo nostro travaglio, et per verificatione de le nostre parole, et anche affine che non ne facciamo rei, se non siamo, et che a chi negotiarà per noi in Roma appresso sua Beatitudine, o con li prefati Reverndissimi Signori Cardinali Inquisitori per impetrarne qualche sollevamento a li tanti nostri giusti gravami, non sia peraventura detto, come disse Christo Benedetto a quella buona donna: “Mulier, Quis te accusat ?” Et anche diremo cosi (parlando sempre con la bocca per terra) per l’honor de le S. V. Eccellentissime Signori Illustrissimi li quali crediamo pure che non havete caro di essere stati troppo pronti a questa essattione contra di noi, quando poi fuste ben chiari, che il medesimo non fusse stato fatto di Roma. Supplichiamo le S. V. Eccellentissime genibus flexis, che movendosi a pietà di tanta ruina nostra, et de le nostre povere, et sconsolate famigliole, le vogliano esser contente di farne queta giustissima gratia di scrivere al suo Clarissimo Oratore residente appresso sua Santità, et chiarirsi per la piena informatione, che la sua Magneficenza Clarissima potrà haver là, se questo Chatalogo, il quale preghiamo che sia mandato insieme con la lettera, é stato condannato in Roma, et se la Sententia condannatoria é stata pubblicata, et se a librari di Roma é stato intimato questo medesimo Cathalogo, overo un’altro simile, ma però continente il medesimo numero, et la istessa qualità de gli Autori, et de i libri, et se é stato prohibito a li detti Librari, che non vendano alcuno de i libri compresi, overo in qualunque modo, et in qualunque facultà composti da gli Autori nominati cosi oscuramente in questo Cathalogo senza eccettion alcuna, perche se le S. V. Eccellentissime troveranno che la sia cosi, noi Librari di Vinetia vogliamo sottogiacere non solamente a tutte le pene comminate sopra di ciò, a quelli di Roma, ma anchora ad ogn’altra pena ab arbitrio di Vostre Signorie Eccellentissime. A la buona gratia de le quali humilissimamente ne raccomandiamo Divotissimi Servitori tutta la Congregatione di Librari di Vinetia.

Molto Reverendi Monsignor Auditore, et padre Inqusitore, et voi Eccellentissimi Signori Deputati a questo ufficio de la Santssima Inquisitione. Sapendo noi Librari divotissimi vostri Servitori, con quanta charità, et sincerità di Giustitia si procede in tutte le attioni in questa Eccellentissima Repubblica, et specialmente per le Vostre Reverende, et Eccellentissime Signorie a questo Santissimo Tribunale, non dubitiamo, che quelle con la sua solita charità, et col suo prudentissimo temperamento di giustitia, non habbiano da provedere al presente importantissimo bisogno nostro, ed esaudire le nostre presenti giustissime dimande, et se bene per causa del Cathalogo a noi di loro commissione intimato, siamo comparsi, et da la sua Giustitia impetrato uno, et dui termini, acciò che in una causa, et moto di tanta importantia possiamo considerare i casi nostri, et usare de le ragion nostre in questa maniera, ne la quale, si come le intenderanno, si tratta de la total ruina de l’arte nostra, et in particolare di cadauno di noi, et de le nostre famiglie, non dimeno speramo, ch’elle con la loro solita prudentia, et charità predetta provederanno, che non ci sarà fatto un danno cosi notabile, ma che con maturità, ed diligente discussione, si come ricerca un negotio di tanta importantia, come é questo, le vorranno molto bene ascoltare et essaminare le cose nostre, et perciò per quello, he per hora ne occorre, dicemo riverentemente, Dichiarando però prima, che per tutto quello, che per noi si dirà sopra questa materia, non é nostra intentione, ne di tutti in generale, ne de alcuno di noi in particolare di difendere, ne di favorire in modo alcuno i libri, ne i loro autori ne in tutto, ne in parte di coloro, che hanno scritto cosa alcuna contra quella fede, la quale tiene la Santa Chiesa Romana catholica, et apostolica, ma solo di addurre, et allegare alcune nostre ragioni per conservatione de le indennità nostre, et di supplicare le Signorie Vostre a voler conservar quei libri, che si possono conservare, et tolerare senza detrimento de la fede nostra, et con utilità publica, et con scanso, et reparatione del danno di tutta un’arte tanto necessaria, quanto é la nostra, et di tanti poveretti, che con le loro numerose famiglie sotto lo scudo, et la sigurtà di questa giustissima, et Religiosissima Repubblica, di essa arte vivono.

Dicemo adunque prima quanto a le opere stampate in Vinetia, che alcune, come é Luciano greco, et altri simili, sempre sono stati stampati dapoi che la stampa é stampa, et che mai fino dal tempo di Santo Giovanni Apostolo in qua, che sono più di mille quattro cento anni, nel qual tempo visse Luciano sotto Traiano Imperatore in tanti, et tanti Concilii, che si sonon celebrati da quel tempo in qua, é stato prohibito detto Luciano, anci tolerato ontinuamente da la Santa Chiesa come sono molti altri autori simili per beneficio, Sapendosi da ogn’uno di quanta utilità, et giovamento sia questo autore a li studiosi, per conseguire la cognitione de le buone lettere greche. Onde si vede (come é notissimo a tutti) che di questi Luciani sono tutte le parti del Mondo piene dove siano in prezzo li studii, et le buone lettere. Alcune altre opere poi sono state stampate con l’autorità pubblica, et secondo la disposition de le leggi sopra ciò disponenti, Alle quali noi ci siamo sempre sforzati (si come siamo tenuti) di riverentemente obedire, et dovendosi dare a la stampa alcune di queste opere, noi obedendo a la legge con spessi sviamenti da le nostre bottege, et con grande consummamento di tempo siamo andati a mostrarle a li Reverendissimi Legat Apostolici, overo a li suoi Reverendissimi Auditori, et à li Padri Inquisitori, che sono stati pro tempore, et dapoi ancho a li Clarissimi Signori Reformatori del studio, et sollecitato, che siano da loro vedute, lette, e corrette, se meritavano alcuna correttione, et finalmente procurata la loro approbatione, et fede di essere degne di stampa, et appresso con questa fede ottenuto le licentie da li Eccellentissimi Signori Capi dello Illustrissimo Consiglio di dieci, et i Privilegii da l’Eccelso Consilio de Pregati di stamparle, et finalmente stampatole.

Quanto poi alli libri stampati fuor di Vinetia, li quali con eccessiva nostra spesa sono stati comprati e poi condutti qua, le Signorie Vostre, et più che gli altri il Reverendo Padre Inquisitore sanno, che una, et piu volte habbiamo havuto licentia da esso Reverendo Padre, et da li suoi Predecessori di poterli far venire, et vendere, et che non habbiamo libro alcuno in le nostre Botteghe di questi venuti di fuora via, che non sia passato per le mani loro, havendo sempre le sue ¨Paternità Reverende veduti gli inventarii di tempo in tempo, et essaminate l’opere, avanti che le balle siano state tratte de le Dogane, che quando essi Reverendi Inquisitori non ne havessino conceduti la licentia di poter portar detti libri, et venderli a le Botteghe nostre, noi non li haveressimo potuti cavare de le dette dogane, stanti le prohibitioni di questo Santissimo Tribunale a li Doganieri, che non li debbono licentiare senza lo intervento, et parola del detto Reverendo Inquisitore, o senza mandato speciale di esso Tribunale, ne li havressimo fatti venire di tempo, in tempo confidati in queste licentie, et sotto la fede pubblica. Di modo che havendo noi compitamente soddisfatto a le leggi et a gli ordini, tutti statuiti sopra l’arte nostra, et con questo scudo stampate, o comprate, et fatte condur qua le nostre opere, non possiamo pensar, ne credere, che nel giustissimo petto de le Reverende, et Eccellentissime Signorie Vostre sia per capire, che la giustitia porti, che ne debba hora non solamente essere prohibito il venderle, ma che senza una minima disobedienzia o colpa nostra, dopo l’haverle o stampate con tante nostre grandissime spese, et interessi o comprate, et fattele condur qua con tanti dispendii si per le condutte, che sono carissime, come per le molte gabelle, che vi sono sopra, et per li pagamenti de li stessi Datii di questo Illustrissimo Dominio, le ne debbono esser tolte de le nostre Botteghe, come contrabandi, con estrema nostra pernitie, et accompagnate a questo ufficio da le lagrime, et da li gemiti de la maggior parte di noi poveretti, et de le nostre meschine famigliuole, et innocenti figliuoletti sbigottiti, et trafitti dal dolore per questo cosi nuovo et inopinato accidente, Perche questo nel vero (parlando con ogni termine di debita riverentia) altro non sarebbe che un volerne ingannare, et ruinare sotto la fede pubblica, et con non voler far differentia alcuna tra gli obedienti, et tra li disobedienti a le leggi, anzi pure un far che gli obedienti fossero di peggior conditione, et patissero molto di piu senza comparatione, che li disobedienti, et contumaci, cosa molto aliena dal savio reggimento di questa sapientissima Republica, la quale prudentissimamente, si come castiga gli inobedienti, et discoli, cosi suole premiare, et privilegiare li obedienti, et fedeli a le sue Santissime leggi.

Ne li quai libri stampati di fuora, vedemo ancho per lo Cathalogo ad alcuni esser posto il nome simplice de l’autore, senza distintion alcuna de le sue opere, Del qual autore se una sua opera forsi potesse in qualche parte patir qualche eccettione, non veggiamo però per qual ragione l’altre buone, et fuori d’ogni sospitione debbano esser prohibite, come per cagione di essempio si può dire d’alcune opere di Sebastiano Mustero, di Corrado Gesnero, di Giano Cornario, di Giovanni Velcurio, et di molti altri simili, di alcuni de li quali per manco tedio de le Signorie Vostre mostraremo alcune opere in una poliza a parte, La qual distintione si vede pure, che in detto Cathalogo é stata fatta in alcuni autori (come ne l’opere di Erasmo, di Arnaldo di Villanova, di Raimondo Lullo, et d’altri. Prohibendo solamente alcune opere loro, et non tutte, et descrivendo le prohibite una per una, cosa che saria necessariissima di far parimente ne gli altri autori, distinguendo quali siano le opere loro prohibite, et non prohibire cosi assolutamente il nome de l’autore abbracciando con questa generalità tante opere buone, che non patiscono (per quello che intendiamo da persone letterate, et degne di fede) opposition alcuna, con tanto danno, et ruina nostra, et con universal bisbiglio, et quereled’ogni sorte di professori di lettere, che ne hanno forniti li studii loro.

E perche sempre il giusto stile, et costume di questa Eccellentissima Repubblica, et di questo Santissimo Tribunale é stato ne le cose importanti procedere con grandissima maturità di giudicio, siamo certi, che le Signorie Vostre non mancaranno a la nostra giusta richiesta. Però riverentemente le supplichiamo, che si degnino farne l’una de le due gratie, che in visceribus Iesu Christi a la sua Santa Giustitia et a la sua solita clementia, et benignità dimandiamo, che movendosi a compassione di tanto notabile ruina nostra, se questa pfohibitione, et commandamento, che le Signorie Vostre ne fanno, ne sono fatti in essecutione di qualche sententia condannatoria, fatta in Roma de li libri contenuti in questo Cathalogo, o da la sua Beatitudine, o da li Reverendissimi Signori Inquisitori generali, ne facciano questa honestissima gratia di donarne copia di detta Sententia, et termine competente a poter far conoscer a sua Santità o a li prefati Reverendissimi Signori Inquisitori li nostri giusti, et rilevanti gravami, li quali intesi, non dubitiamo punto, che la sua Beatitudine, o li prefati Reverendissimi, et Clementissimi Signori habbiano da essere manco liberali de la loro clementia a noi fedeli, et obedienti figliuoli di Santa Chiesa, di quello, che sua Santità é stata liberale, et benigna a gli infideli hebrei nemici sempiterni de la fede nostra, li quali hebrei havendo oppresso di se molti, et diversi libi, tutti ripieni di espresse biastemme, et di parole molto ignominiose contra Giesu Christo Redentor nostro, et contra il suo Santissimo nome, et non volendo sua Santità supportare una cosa tanto nephanda, fece un Breve sotto il 29 Maggio prossimo passato, et ordinò, che fusse intimato a tutte le università de gli hebrei habitanti fra Christiani, che sotto certe pene in esso breve, levarsi di Casa, et de le Sinagoghe loro detti libri, altramente passato il detto termine, che si faria diligente inquisitione, et si procederia contra gli innobedienti a le pene di esso breve: et essendosi offerti essei hebrei di voler cassare, et cancellare ne li detti libri loro tali biasteme, altramente di voler sottogiacere a le pene predette, sua santità circonspettissima ad imitatione di quel prudente Medico, che taglia solamente et dà il fuoco a le parti offese, et a li membri putridi, et marci, non toccando, anzi accarezzando la carne, et l’altre parti buone, et non infette, Ha benignamente conceduto a questi Infedeli un’altro Breve sotto il 18 Decembre similmente proxime passato, di poter tenere i detti libri loro acconci et scancellati nel modo che si sono offerti. Ma se la prohibitione, et commandamento che le Signorie Vostre ne fanno, non sono in essecutione d’alcuna Sententia fatta in Roma (sì come noi crediamo, che non siano, sapendo che la Giustitia ricerca, et che cosi lo stile sempre si é osservato, et si osserva, che non si viene a tali sententie condannatorie, se prima non sono citati li pretendenti interesse alcuno, et se prima non sono molto bene intese le ragion loro con lo intervento non solo di molti theologi, ma ancho di molti altri Dottori in utroque Iure, et tanto piu lo crediamo, quanto che veggiamo prohibito in questo Cathalogo il Talmud senza distinzione, o dechiaratione alcuna contra la forma et la continentia d’una patente de li prefati Reverendissimi Signori Inquisitori Generali, che dechiara il Decreto fatto da le lor Signorie Reverendissime circa che numero, et quali parti di esso Talmud essi habbino inteso di prohibirlo la qual declaratoria si truova qua nell’ufficio de li Clarissimi Signori sopra la biastema, ma che le Signorie Vostre conoscendo per la prudentia loro d’haver piena autorità di poter senza altra special commissione di sua Santità, o de detti Reverendissimi Signori Inquisitori venire a la reprobatione, et prohibitione di una quantità , et numero de libri così notabile. La gratia, che li supplichiamo in questo caso é, che essendo, i libri contenuti in questo Cathalogo di varie sorti di lingue, et di diverse discipline, si voglia, avanti che si venga al alcuna loro reprobatione, o prohibitione far quello, che la Giustitia ricerca, et che sempre si é costumato di fare in casi simili, che é di convocare buon numero de dotti theologi, et de iurisconsulti, et d’altre persone religiose perite de le lingue, et con matura deliberatione et consiglio loro, chiamati prima l’interessati ad allegare de le ragion loro, determinar poi quello che a le Signorie Vostre parerà che per Giustizia si debba determinare, che s’esse andarannoripassando tutte le condannationi, o prohibitioni de libri fatte in tempo ne gli anni a dietro, le troveranno, che sono state fatte ordinariamente in questo modo (si come incominciando da quelle medesime, che le Signorie Vostre hanno poste in questo istesso cathalogo, le possono chiaramente certificare, come ne la reprobatione de i libri compresi nel capitolo Sancta Romana Ecclesia distinctione XV nel Decreto, et descritti nel cathalogo predetto a faccie 27 la qual reprobatione supplichiamo le Signorie Vostre a volerla rivedere un’altra volta in fonte, et considerarla tutta molto bene di passo in passo, che le troveranno, che Gelasio Papa primo di questo nome, volendo approbare i libri catholici, et reprobare i non catholici, convocò settanta Vescovi, et con lo intervento, et parere, et consiglio loro fece quella approbatione, et reprobatione, che si legge nel detto Capitolo, dove le Signorie Vostre havranno da ponderar quello, che sommamente fa al caso nostro, ch’il detto Papa Gelasio huomo religiosissimo, et circospettissimo vedendo che alcuni valenti huomini come Ruffino, Origene, Eusebio Cesariense, et altri havevano composte molte opere ecclesiastiche, ma però non tutte catholiche, egli non volendo, che le cattive facessero danno a le buone, approbò et admesse le buone, et reprobò, et prohibì solamente le cattive. Et se ben Ruffino in alcune de le sue opere haveva sentito male del libero arbitrio, et che Origene fusse tenuto scismatico, et che havesse composti molto piu libri cattivi, che buoni, egli però Prohibendo solo le cattive, non volse privar il mondo de la lettione de le buone, anzi admesse et approbò anchora la Cronica de prefato Eusebio, et i libri de la sua historia ecclesiastica, non ostante che questo autore patisse delle oppositioni etiandio ne li medesimi libri approbati, tenendo piu conto de l’utilità, che ne porta la cognitione de la sua historia, che del danno, che potessero dare le oppositioni, ch’egli patisce, le quali opere sopradette approbate da Gelasio Papa sono fino al di d’hoggi approbate parimente da la Santa Romana Chiesa predetta, si come le Signorie Vostre potranno haver veduto, et rivedere nel capitolo predetto. Il medesimo ordine, et forma si vede, che fu tenuto ne l’altra condannatione de libri posta nel medesimo cathalogo a faccie xxix perche havendo l’Abbate Ioachino composte molte opere buone, et un’altra cattiva contra il Maestro de le Sententie, questa sola cattiva senza prohibitione de le altre buone fu condannata con l’intervento, et parere di un Concilio generale, ne altro deduremo, per non attediare tanto le Signorie Vostre, quali troveranno esser stato osservato in tutte le reprobationi de libri fatte cosi antichamente, come modernamente, anci recentissimamente, come in quella del Talmud, et d’altri libri di mano, in mano, le quai cose osservate circa l’ordine, et il modo d reprobar libri hanno in se molto del ragionevole, parendo pur che sia giusta cosa, dovendosi venire a sententia, o decreto condannatorio di cosa, che torni in danno, et pregiudicio altrui, che colui, che pretende interesse alcuno, sia avanti la sententia chiamato, et ascoltato de le sue ragioni, et dovendosi trattare di reprobar libri di diverse lingue, et di diverse facultà, avanti che si venga a tal reprobatione, siano convocate anchora molte persone religiose, et discrete di diverse professioni, et facultà col prudente consiglio, et parere de le quali si possa venire maturamente a la determinazione d’un tanto negocio, essendo che molti huomini savii, et studiosi possono haver letto molti libri, et esser consumati in molte discipline, il che non può esser in un solo, o ne i pochi, et li più molto più vedono insieme, che li manco, et il giudicio de molti é più perfetto, et approbato, che quello de li pochi, et ha similmente molto del ragionevole, che se uno autore ha composti molti libri, et in diverse facultà, et che tra molti se ne trovi uno, o più cattivi, overo in un’opera per altri conti molto utile, et buona, si trovi qualche particella sospetta, che quello, o i piu cattivi siano solamente reprobati, et quella particella sospetta, tolerata, o corretta, et non insieme con li cattivi reprobati anco li buoni, Perché oltre il danno, che da la reprobatione de li buoni ne riportiamo noi poveri Librari vostri Servitori, et tutti li letterati. Li lutherani ribaldi, et gli altri heretici anchora si vaglioni contra di noi di questa occasione, con dire, che noi medesimi habbiamo reprobata, et prohibita quella dottrina, che altramente noi nel vero teniamo per catholica, et santa. Ma certo se le Signorie Vostre fanno la medesima distinzione, ch’hanno già fatta nel suo Cathalogo in alcuni autori molto discretamente et prudentemente, distinguendo anchora ne gli altri col parere, et consiglio di molti savii theologi, et iurisperiti, et d’altre persone religiose, et dotte, (come si é detto) le buone opere d’un medesimo autore da le cattive, et prohibendo solamente il cattivo, lasciando il buono, et che de le stampate con le licentie, et privilegii de li Reverendissimi Ecclesiastici, et de gli altri Eccellentissimi Magistrati predetti, le non vogliano far prohibition alcuna per li tanto nostri giusti, et convenienti rispetti predetti, tolerando quelli medesimi libri hora, che poco fa sono stati non solamente tolerati, ma approbati da li Reverendissimi Ecclesiastici, da li quali habbiamo havuto la fede in pubblica, et autentica forma di stamparle, come de li Colloquii di Erasmo, de l’Alcorano, de l’Alphabeto Christiano, de l’Agrippa de Vanitate. De la medicina de l’Anima, De la moria di erasmo, et d’altri simili, essendo le dette opere hora le medesime, ch’erano ancho quando da li prefati Reverendissimi Ecclesiastici furono approbate per buone. Overo volendo prohibire ancho queste in tutto, o in parte, le vogliano far la prohibitione del ristamparle de caetero (si come si costuma di fare in simil materie di provisioni et si come pare che la Giustitia ricerchi che si faccia). Le Signorie Vostre vedranno, fattone sapere, quali autori, o quali opere de autori sarà stato concluso con lo intervento, et parere, ut supra, da le Signorie Vostre, che non si habbiano da ristampare per l’avvenire, che senza innovatione d’alcuna altra cosa é bello et provisto al tutto, et forse meglio in questa Magnifica Città, per la gratia di Dio, che in altra terra, dove si viva sotto lo Stendardo, et fede de la Santa Romana Chiesa. Perche come potrà mai esser qui cosa cattiva in hoc genere, se non si può stampare ne far condur qua libro alcuno, che non passi, et non sia per passar prima sotto la censura di questo circonspettissimo Tribunale, et stanti tante altre ordinatissime, et prudentissime provisioni in questa materi[a], et le leggi penali contra gli inobedienti, et la esperienza, che si ha, et che si vede a la giornata de la loro rigorosa, et irremissibile esecutione. Non restaremo di riverentemente, et con quella sommissione, che si conviene ricordar ancho a le Signorie Vostre, che le hanniano da metter in consideratione gli ordini inviolabilmente osservati in questa ottimamente instituita, et ordinata Repubblica, che con quanta consideratione le si risolveranno, non costumando lo Illustrissimo Dominio per conservatione de gli ordini suoi tagliare ad instantia di chi si sia un’atto simplice d’un suo Rettore o rappresentante, ma bisognando che detto atto sia intromesso, et placitato ne gli eccelsi Consiglii de le sue quarantie, se a l’autorità de le Signorie Vostre sia concesso di poter tagliar le licentie, che noi habbiamo havute da li Clarissimi Signori Riformatori sopra ciò specialmente deputati, et da li Eccellentissimi Signori Capi de l’Illustrissimo Consilio di X et i Prvilegii concedutine da l’Eccelso Senato.

Appresso con la medesima riverentia ricordaremo anchora a le Signorie Vostre, che essendo noi Mercadanti, et spendendo le nostre sostantie, consumando gli nostri anni in questa arte tanta necessaria al mondo, tanto favorita in ogni tempo, et specialmente da questa IllustrissimaRepublica, havuendo maxime noi servate et obedite le leggi e gli ordini di quella in tutto, et per tutto (come si é detto) con le licentie, et permissioni de li Superiori di tempo in tempo a questo deputati, et con li Privilegii publici, quando questo Cathalogo havesse in questo modo essecutione, noi restaressimo ingannati, et oppressi con estrema ruina nostra et disfattione de le nostre famiglie, tra le quali inoltre, ne sono di molto povere, et bisognose, le quali considerationi essendo altre volte state fatte con molta charità da gli Eccellentissimi Signori Capi dell’Illustrissimo Consiglio di X predetto in un caso simile, fecero ch’essi Eccellentissimi Signori vennero in una tale risolutione, che essendo stato composto un’altro Cathalogo simile a questo, Anzi con assai manco numero di libri di questo, et con li titoli chiaramente specificati, et distinti de le opere prohibite, et rispetto solamente in quelle opere, cha trattano de la Sacra Theologia, et materia Ecclesiastica (si come nel principio del detto Cathalogo appare) sotto la Legatione di Monsignor Reverendissimo de la Casa con lo intervento, et lungha essaminatione, et comprobatione di molti Reverendissimi Primarii Maestri in theologia di diverse Religioni, et d’altre dotte persone, et con l’aasistentia de li tre Clarissimi Signori vostri Predecessori. Et sapendosi che l’Eccelso Consiglio di dieci prenominato é quello, ch’ha in se riservata la soprema autorità in materia di stampe, et di libri, et che delega poi, et commette le sipmlici essecutioni de le parti prese in esso Consiglio, ad altri Magistrati (come a li Clarissimi Signori Reformatori, a li Clarissimi Signori sopra la biastemma, et a voi tre Clarissimi Signori qua Deputati), et essendo sta procurato da li Reverendissimi Ecclesiastici, et da li tre Clarissimi Precessori de le Signorie Vostre di quel tempo, che fusse messa parte nel detto Illustrissimo Consiglio con la giunta, si come fu messa, et ancho presa sotto de xvii Genaro 1548 di farlo stampare et publicare, et mandare a tutti i Rettori de le terre di questo Illustrissimo Dominio si come in essa parte, stampato che fu esso Cathalogo, fu per commandamento di essi Eccellentissimi Signori Capi sospeso detto Cathalogo, et commandato a Vincentio Valgrisio, che l’haveva stampato, che non lo dovesse pubblicare; Il qual commandamento sta anchora (si come di tutte queste cose le Signorie Vostre si possono certificare), et da lettura di esso Cathalogo, il quale li producemo a questo effetto, nel quale é stampata anchora la detta parte del prefato Vincentio, al quale fu intimato il detto commandamento.

Molte altre cose si potriano dir a favor de le ragion nostre, le quali si dirano se farà bisogno, ma speramo ne la bontà d’Iddio, et ne l’integrità, et charità di quelle, che queste bastaranno a farle far una Santa sisolutione [sic], et per conservation de le indennità nostre, et per quiete, et sostenimento di tutta l’arte, et de le Famiglie nostre, Le quali a la buona gratia, et gran charità de le Reverende et Eccellentissime Signorie Vostre humilmente si raccomandano, pregando Dio che felici per sempre le conservi.